Art. 5.
(Ulteriori limitazioni alla circolazione su strade a fondo naturale).

      1. Le regioni possono imporre ulteriori limitazioni, anche di carattere generale, rispetto a quelle stabilite dall'articolo 4, alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale situate nelle seguenti aree insistenti sul rispettivo territorio:

          a) parchi nazionali;

          b) parchi regionali;

          c) parchi urbani;

          d) zone soggette a vincolo archeologico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

 

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      2. Nelle aree di cui al comma 1 sono fatti salvi i divieti eventualmente già imposti con atti aventi valore di legge regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Gli enti proprietari delle strade a fondo naturale possono imporre vincoli alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle medesime strade, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del codice della strada. A tale fine, i citati enti possono:

          a) limitare la circolazione a determinate tipologie di veicoli, avuto riguardo alle capacità tecniche di sopportazione del traffico delle strade interessate;

          b) limitare la circolazione in determinati periodi dell'anno o in determinati giorni della settimana, avuto riguardo alla vocazione turistica o ai prevalenti impieghi alternativi delle strade interessate.

      4. In ogni caso il provvedimento di limitazione adottato ai sensi del comma 3 deve essere specificatamente motivato con riferimento alle caratteristiche oggettive della strada che si pongono in concreto contrasto con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli motorizzati.